5 Maggio 2026

PNRR, rush finale: il 30 giugno 2026 come nuova linea di confine per imprese, RUP e stazioni appaltanti

Tra salvataggio dei finanziamenti, responsabilità erariale e certificato di ultimazione lavori

La fase conclusiva del PNRR sta entrando nel suo momento più delicato. Per molte amministrazioni e imprese appaltatrici il problema non è più soltanto “finire i lavori”, ma dimostrare nei tempi corretti che l’intervento ha prodotto il risultato atteso dal Piano.

Il punto centrale è questo: nel PNRR non basta spendere correttamente le risorse. Occorre anche dimostrare il conseguimento del target o della milestone collegata all’intervento. Le Linee guida PNRR Presidenza del Consiglio-MEF chiariscono infatti che l’erogazione delle risorse è subordinata alla dimostrazione dei risultati, mediante evidenze verificabili, coerenti e complete, controllabili dalla Commissione europea, dalla Corte dei conti europea e dalle autorità nazionali competenti.

In questo quadro si colloca la Legge 20 aprile 2026, n. 50, di conversione del d.l. 19 febbraio 2026, n. 19, pubblicata nella G.U. n. 91 del 20 aprile 2026 e in vigore dal 21 aprile 2026. Il testo coordinato introduce una soluzione attesa dal sistema: per gli investimenti PNRR con obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, se convenzioni, contratti di appalto o atti d’obbligo prevedono una data di ultimazione anteriore, il termine per l’ultimazione è fissato ex lege al 30 giugno 2026, anche ai fini dell’applicazione delle penali.

Il problema: non perdere il finanziamento, ma soprattutto non perdere il risultato

La criticità è duplice. Da un lato, il mancato rispetto dei termini può determinare l’inammissibilità della spesa. Dall’altro, e forse in modo ancora più rilevante, può impedire il riconoscimento del risultato conseguito.

Il mancato rispetto dei termini fissati in convenzioni, contratti di appalto o atti d’obbligo per completare investimenti PNRR comporta l’inammissibilità della spesa e il non riconoscimento dei risultati conseguiti.

Questo è il passaggio culturale più importante: il PNRR non è una rendicontazione “solo contabile”, ma una rendicontazione di performance. L’opera deve essere conclusa, documentata e riconducibile temporalmente al target o alla milestone di riferimento.

La soluzione legislativa: il 30 giugno 2026 entra nei contratti

L’art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 19/2026, come convertito dalla Legge n. 50/2026, opera come norma di inserzione automatica.

In pratica, per gli interventi PNRR interessati, il termine del 30 giugno 2026 non richiede una domanda dell’impresa né una proroga discrezionale del RUP. La nuova scadenza opera direttamente per legge, sostituendo le date anteriori eventualmente previste da contratti, convenzioni o atti d’obbligo. Il testo normativo chiarisce anche che, se l’intervento viene ultimato dopo la precedente scadenza contrattuale ma prima del 30 giugno 2026, non sono riconosciuti premi di accelerazione.

Questo aspetto è decisivo anche per la gestione delle penali. La norma precisa infatti che il nuovo termine vale “anche ai fini dell’applicazione delle penali dovute per il ritardato adempimento”. Ne deriva che, per gli interventi ricadenti nell’ambito applicativo della disposizione, la valutazione del ritardo deve essere riallineata al termine legale del 30 giugno 2026.

Il certificato di ultimazione lavori diventa il documento chiave

Il documento centrale della fase finale è il certificato di ultimazione dei lavori. Le Linee guida PNRR chiariscono che, per le misure in cui la evidence è il certificato di completamento lavori, l’evidenza deve essere costituita dal certificato di ultimazione dei lavori, o da documento equivalente per servizi e forniture, o dal certificato di regolare esecuzione/fornitura. La mancata produzione o la non conformità dei certificati può impedire la validazione del target e determinare l’esclusione della spesa dal perimetro di ammissibilità.

Ai fini PNRR, il certificato deve contenere almeno: identificazione dell’intervento, oggetto dell’appalto, descrizione e localizzazione dell’opera, riferimenti contrattuali, CIG/CUP/CLP, data di emissione e sottoscrizione del direttore dei lavori, dell’operatore economico e visto del RUP.

ReGiS: cinque giorni per caricare il certificato

Una volta conclusi lavori, servizi o forniture, la documentazione non può restare nei fascicoli interni dell’amministrazione. Le Linee guida stabiliscono che il certificato di ultimazione lavori, il certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, e l’ulteriore documentazione a comprova del target o della milestone, devono essere caricati sulla piattaforma ReGiS nella fase “Esecuzione/Esecuzione lavori”.

Il caricamento deve avvenire, di norma, entro cinque giorni dalla conclusione dei lavori, servizi o forniture. La restante documentazione richiesta dalle amministrazioni titolari ai fini dei controlli, inclusa quella DNSH, deve essere caricata entro quindici giorni dalla conclusione.

Questo termine dei cinque giorni è rilevante perché serve a consentire alle amministrazioni titolari di rispettare la successiva scadenza del 31 agosto 2026, indicata come termine per finalizzare la documentazione rilevante ai fini della rendicontazione. Le Linee guida precisano che ogni azione successiva al 31 agosto 2026 non potrà essere valutata dalla Commissione ai fini del conseguimento della milestone o del target.

I sessanta giorni per lavorazioni residuali: flessibilità, non proroga del target

Un ulteriore chiarimento utile riguarda le lavorazioni residuali. Le Linee guida ammettono che, qualora il certificato di ultimazione assegni all’operatore economico un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per completare lavorazioni residuali di modesta entità, tale circostanza non incide sull’utilizzabilità del certificato né sulla rilevanza temporale della sua data di emissione ai fini PNRR.

La logica è chiara: se le lavorazioni residue sono marginali e non incidono sull’uso e sulla funzionalità dell’opera, il certificato può comunque costituire evidence valida per il target. Non si tratta però di un’automatica proroga sostanziale dell’intervento. La DL deve accertare che le lavorazioni siano effettivamente residuali, di modesta entità e non ostative alla funzionalità dell’opera.

Imprese in crisi: risoluzione e subentro per salvare l’opera

La Legge n. 50/2026 interviene anche sulle situazioni in cui l’impresa appaltatrice acceda a strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza con finalità liquidatoria. In tali casi, per salvaguardare l’interesse primario alla realizzazione delle opere PNRR, l’amministrazione dispone la risoluzione del contratto, così da garantire la conclusione dei lavori entro il termine fissato dalla fonte di finanziamento.

Il legislatore consente poi all’amministrazione di individuare il nuovo contraente ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. 36/2023 o, in caso di impossibilità, mediante procedura negoziata ex art. 76, con subentro alle medesime condizioni del contratto originario.

È una norma di sistema: non tutela soltanto la stazione appaltante, ma l’interesse pubblico al completamento dell’intervento e alla conservazione del finanziamento.

Conferenze di servizi e silenzio assenso: accelerazione procedimentale

L’art. 5 del d.l. n. 19/2026, come convertito, modifica la disciplina della conferenza di servizi. In particolare, per la conferenza semplificata asincrona il termine per rendere le determinazioni è fissato in un massimo di trenta giorni; se sono coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute o dell’incolumità pubblica, il termine è fissato in sessanta giorni, salvo termini maggiori previsti dal diritto UE.

La norma rafforza inoltre l’effetto del silenzio nella riunione telematica: si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non partecipano, che non esprimono la propria posizione o che esprimono un dissenso non motivato o estraneo all’oggetto della conferenza.

Responsabilità del RUP e del DL: il tema del ritardo superiore al 10%

La Legge 7 gennaio 2026, n. 1, in vigore dal 22 gennaio 2026, ha riformato la disciplina della responsabilità amministrativa e del danno erariale, introducendo anche una specifica sanzione per i procedimenti PNRR-PNC. L’art. 4 prevede che, salvo l’eventuale azione di responsabilità ex art. 1 della legge n. 20/1994, al pubblico ufficiale responsabile dell’attuazione dei procedimenti connessi al PNRR-PNC si applichi una sanzione pecuniaria da 150 euro fino a due annualità del trattamento economico complessivo annuo lordo, quando si verifichi, per fatto imputabile allo stesso, un ritardo superiore al 10% rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento.

Qui occorre distinguere. Il “10%” non sembra riferirsi automaticamente e sempre al superamento della data del 30 giugno 2026. La norma parla di “tempo stabilito per la conclusione del procedimento”, quindi richiama il termine proprio del procedimento amministrativo o della fase procedimentale di cui il pubblico ufficiale è responsabile.

Pertanto, il 10% dovrebbe essere calcolato sul tempo previsto per quello specifico procedimento. Ad esempio, se un procedimento deve concludersi in 100 giorni, la soglia del 10% è pari a 10 giorni: un ritardo superiore a 10 giorni potrebbe integrare il presupposto della sanzione, purché il ritardo sia imputabile al pubblico ufficiale. Se invece il procedimento ha durata prevista di 30 giorni, la soglia è pari a 3 giorni.

Diverso è il tema del 30 giugno 2026. Questa data rappresenta il termine finale di ultimazione dell’intervento ai fini PNRR per gli investimenti ricondotti al T2/2026. Il suo superamento può determinare effetti molto più gravi sul piano della rendicontazione, della perdita del finanziamento e del mancato riconoscimento del target. Ma la sanzione del 10% sembra operare come regola generale sui tempi procedimentali imputabili al responsabile, non come semplice “franchigia” di giorni oltre il 30 giugno.

In altre parole: il 30 giugno è la linea di confine PNRR; il 10% è una soglia di ritardo procedimentale riferita al tempo assegnato alla conclusione del procedimento. Le due cose possono sovrapporsi nei casi concreti, ma non coincidono necessariamente.

Conclusione: il PNRR entra nella fase della prova documentale

La fase finale del PNRR non sarà valutata soltanto sulla base dell’avanzamento fisico o finanziario. Sarà valutata sulla base della capacità delle amministrazioni di dimostrare, nei tempi stabiliti, che l’opera è stata ultimata, che il target è stato conseguito e che la documentazione è coerente, completa e caricata correttamente su ReGiS.

Per i RUP e per i direttori dei lavori il certificato di ultimazione diventa quindi il documento strategico della chiusura dell’intervento. Per le imprese, il 30 giugno 2026 rappresenta la data entro cui concentrare ogni sforzo organizzativo. Per le stazioni appaltanti, la Legge n. 50/2026 offre strumenti importanti, ma non elimina la necessità di una gestione attiva, tracciata e tempestiva.

Il vero rischio non è soltanto perdere la spesa. È perdere il risultato. E, con esso, la possibilità di dimostrare che l’intervento finanziato dal PNRR ha prodotto l’effetto per cui era stato ammesso a finanziamento.

© ING. MATTEO GIUSEPPE BLASI - P.Iva/Cod.Fisc. 02560760411
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